Studio Giallanza opera anche in qualità di Revisore condominiale, iscrizione albo nazionale numero: 130

La legge n. 220/2012, in vigore dal 18 giugno 2013, ha attribuito all'assemblea dei condomini la facoltà di nominare "un revisore condominiale che verifichi la contabilità del condominio", anche per più annualità specificamente indicate.

La nuova figura è prevista dall'art. 1130-bis c.c., introdotto dalla legge di riforma per disciplinare in maniera specifica e chiara la contabilità condominiale colmando una lacuna legislativa in materia. Lo scopo perseguito è quello di tutelare i condomini, attribuendo loro maggiore coinvolgimento nella verifica dei conti condominiali.

Si tratta di una novità assoluta, nonostante anche prima della riforma non vi fossero ostacoli alla nomina di un revisore. Altro elemento importante da considerare è che il legislatore non ha imposto alcuna condizione alla facoltà dell'assemblea di nominare un revisore.

La nomina non deve necessariamente presupporre il dubbio di qualche irregolarità contabile; la motivazione può essere di qualsiasi natura, anche una semplice verifica. È chiaro che dai motivi che sono alla base della revisione dipenderà anche l'ampiezza e l'oggetto della stessa.

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